La Corte di Cassazione chiarisce la natura assolutamente ordinatoria del termine di 15 giorni concesso dal Giudice per esperire il tentativo di mediazione.

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Il 14 dicembre scorso, con sentenza n. 40035/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito la procedibilità dell’azione legale anche nel caso di avvio tardivo della mediazione delegata dal giudice, avendo il termine quindicinale, fissato dall’Autorità Giudiziaria, natura puramente ordinatoria.

L’art. 5 del D. Lgs. 28/2021 prevede, infatti, che solo in caso di totale mancanza di mediazione, la domanda venga ritenuta improcedibile; analizzando il contenuto del comma 2 dello stesso articolo, si nota come non venga prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine stabilito dal Giudice, elemento dal quale si evince la sua natura ordinatoria e non perentoria.

Autori: Esperti Mediatori AR-NET NEWCO

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